Sez. 5, Sentenza n. 3865 del 15/10/1979 Ud. (dep. 20/03/1980) Rv. 144729 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - FUNGIBILITA DELLA DETENZIONE - REATO 'COMMESSÒ DOPO LA CESSAZIONE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - SIGNIFICATO DELLA LOCUZIONE 'REATO COMMESSÒ.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - FUNGIBILITA DELLA DETENZIONE - REATO 'COMMESSÒ DOPO LA CESSAZIONE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - SIGNIFICATO DELLA LOCUZIONE 'REATO COMMESSÒ.*
L'espressione 'reato commessò non si riferisce necessariamente alla consumazione del reato. Tuttavia il problema non puo avere una soluzione di carattere generale, e va esaminato caso per caso. Per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'art 271, ultimo comma, cod proc pen, la locuzione 'reato commessò deve intendersi riferita, data la ratio della norma, non gia alla consumazione del reato ma alla attivita criminosa dell'agente, e quindi in caso di bancarotta fraudolenta non alla dichiarazione di fallimento ma al fatto o ai fatti di bancarotta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)