Sez. L, Sentenza n. 1743 del 06/03/1996 (Rv. 496147 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Deduzione in appello della nullità del provvedimento per incompetenza dell'organo emittente - Omesso esame dell'eccezione - Deduzione in cassazione - Esame diretto del vizio di incompetenza - Potere della Corte di cassazione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione emessa da parte dell'ente previdenziale, a norma dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la violazione derivante dall'omesso versamento di contributi o premi assicurativi nonché per il pagamento di questi e delle relative somme aggiuntive, qualora l'opponente deduca in sede di appello la nullità del provvedimento per incompetenza dell'organo che lo ha emesso ed il giudice ometta di esaminare la suddetta censura, ritenendo erroneamente che il vizio dedotto non precluda l'esame del fondamento della pretesa previdenziale, la Corte di cassazione investita da un motivo di ricorso riguardante la suddetta statuizione sotto il profilo dell'omesso esame, ha il potere di effettuare direttamente l'indagine circa il dedotto vizio di incompetenza, la cui insussistenza comporta la conferma della statuizione impugnata con correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.. 1
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)