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Sez. 6, Sentenza n. 694 del 20/12/1971 Ud. (dep. 04/02/1972) Rv. 120023 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO DI ADOTTARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA LEGGE - FINALITA.*
Stato
decisa il 1971-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120023-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO DI ADOTTARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA LEGGE - FINALITA.*

L'Obbligo di adottare i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge (nella specie, di non usare, in prossimita di grandi masse metalliche, lampadine elettriche portatili con tensione superiore a venticinque volt: art 318 DPR 27 aprile 1955, n 547), non e imposto soltanto per la tutela di quei lavoratori che sono addetti all'esecuzione del particolare tipo di lavoro in vista del quale le precauzioni da adottare risultano predisposte, ma anche di tutti gli altri operai che siano addetti, nell'ambito dell'azienda, ad altri tipi di lavoro, come pure dei terzi che eventualmente possano trovarsi nella situazione di pericolo che la legge intende evitare con l'imposizione di determinate cautele.*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)