diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7907 del 26/05/1998 Ud. (dep. 06/07/1998) Rv. 211379 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Acquisizioni probatorie - Nel corso del giudizio - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: in tema di presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211379-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In tema di giudizio abbreviato, quando si proceda per un reato concernente il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e venga invocata l'attenuante di cui al comma settimo dell'art. 73 del d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, è da escludere che il giudice debba o possa attendere l'esito delle indagini per stabilire l'entità del contributo offerto dalla collaborazione dell'imputato: tale eventualità, infatti, si porrebbe in stridente contrasto con la volontà espressa dallo stesso imputato al momento della richiesta volta alla celebrazione del giudizio "allo stato degli atti", in palese violazione anche del principio di speditezza processuale che caratterizza tale tipo di procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)