Sez. 2, Sentenza n. 1565 del 17/06/1966 (Rv. 323114 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INAMMISSIBILITA.*
Il procedimento di Cassazione, essendo dominato dall'impulso di ufficio, non e suscettibile di interruzione per il sopravvenire degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod.proc.civ., ma continua a svolgersi nei confronti delle parti originariamente esistenti e capaci. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)