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Sez. 2, Sentenza n. 1565 del 17/06/1966 (Rv. 323114 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323114-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - INAMMISSIBILITA.*

Il procedimento di Cassazione, essendo dominato dall'impulso di ufficio, non e suscettibile di interruzione per il sopravvenire degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod.proc.civ., ma continua a svolgersi nei confronti delle parti originariamente esistenti e capaci. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)