diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6149 del 24/11/1979 (Rv. 402858 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE - RIASSUNZIONE TEMPESTIVA DINANZI AL GIUDICE DI RINVIO INCOMPETENTE - SUCCESSIVA TRASLATIO IUDICII OLTRE IL TERMINE ANNUALE DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402858-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE - RIASSUNZIONE TEMPESTIVA DINANZI AL GIUDICE DI RINVIO INCOMPETENTE - SUCCESSIVA TRASLATIO IUDICII OLTRE IL TERMINE ANNUALE DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*

La tempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio incompetente assicura la valida prosecuzione del processo, anche se la successiva traslatio iudicii dinanzi al giudice competente a norma dell'art 50 cod proc civ avvenga oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)