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Sez. U, Sentenza n. 938 del 24/02/1978 (Rv. 390272 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - ISTANZA - OBBLIGO DELLA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390272-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - ISTANZA - OBBLIGO DELLA SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

L'istanza di regolamento di giurisdizione, che non e mezzo d'impugnazione, ma configura strumento per conseguire in via preventiva una pronuncia della suprema Corte sull'individuazione del giudice avente giurisdizione sulla domanda, ovvero sulla inesistenza di alcun giudice che possa conoscerne, non e soggetta, come il ricorso per Cassazione, all'Obbligo della specificazione dei motivi, essendo necessario e sufficiente, al fine della sua valida proposizione, che essa indichi le domande fatte valere in giudizio e le ragioni addotte per sostenerle, in modo da consentire alle Sezioni Unite di individuare la sussistenza o meno di posizioni soggettive protette dall'ordinamento, e di qualificare le medesime. (V 3203/74, mass n 371701; (V 1613/73, mass n 364458).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)