Sez. 3, Sentenza n. 11866 del 22/05/2007 (Rv. 597717 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - DI PAGAMENTO | Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - Convenzione tra correntista e banca per l'autorizzazione anche di altro soggetto (delegato) a compiere operazioni sul conto corrente - Natura - Portata e limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DELEGAZIONE - DI PAGAMENTO
L'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (a ciò delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)