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Sez. 1, Sentenza n. 13436 del 30/06/2016 (Rv. 640400 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Termine annuale di decadenza - Momento della conoscenza dell'adulterio - Prova gravante sul ricorrente - Principio di non contestazione - Applicabilità - Rilievo d'ufficio della decadenza risultante "ex actis" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640400-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE

In tema di azione di disconoscimento di paternità, grava sull'attore la prova della conoscenza dell'adulterio, che si pone come "dies a quo" del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione ex art. 244 c.c., in ciò avvalendosi anche del principio di non contestazione, che opera - anche in materia di diritti indisponibili - espungendo il fatto generatore della decadenza dall'ambito del "thema probandum", fermo restando che l'esistenza di una non contestazione sulla data della scoperta dell'adulterio non esclude che il giudice, in ragione della preminenza dell'interesse pubblico nelle questioni di stato delle persone, non possa rilevare "ex actis" un eventuale ulteriore termine di decorrenza che renda l'azione inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)