Sez. 5, Sentenza n. 2715 del 25/02/2002 (Rv. 552498 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Rendita catastale - Attribuzione - Tariffe d'estimo - Revisione - Disciplina transitoria - Anno 1994 - Lamentata violazione degli artt. 3 e 53 Cost. - Eccezione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n.75, e dell'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, nella parte in cui limitano "all'anno 1994 l'effetto della revisione degli estimi delle unità immobiliari urbane, ai fini dell'applicazione delle imposte sui trasferimenti", in quanto non è dato ravvisare alcuna disparità di trattamento, dovendosi riconoscere al legislatore il potere, correlato a prioritarie esigenze di finanza pubblica, di disciplinare diversamente, in vari esercizi finanziari, casi analoghi, dove lo giustifichino i presupposti e le condizioni di ciascun esercizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/1993 num. 568 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)