Sez. L, Sentenza n. 6522 del 06/11/1986 (Rv. 448679 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAIL - IN GENERE - PREMI E CONTRIBUTI DOVUTI ANTICIPATAMENTE DAL DATORE DI LAVORO ALL'INAIL - DETERMINAZIONE PROVVISORIA - CRITERI - CONTROLLI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEFINITIVA - PRESUPPOSTI - PORTATA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INAIL - IN GENERE - PREMI E CONTRIBUTI DOVUTI ANTICIPATAMENTE DAL DATORE DI LAVORO ALL'INAIL - DETERMINAZIONE PROVVISORIA - CRITERI - CONTROLLI DELL'ISTITUTO IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEFINITIVA - PRESUPPOSTI - PORTATA - CONSEGUENZE.*
I premi e contributi di Assicurazione che il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inail anticipatamente (ex art. 28, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno dallo stesso corrisposte ai propri dipendenti durante l'anno (o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono tali premi e contributi) sono determinati provvisoriamente in misura presuntiva sulla base delle retribuzioni comunicate dallo stesso datore di lavoro in via preventiva senza che l'Inail possa intervenire rettificando tale quantificazione; soltanto quando successivamente il datore di lavoro, nel termine di trenta giorni dopo la scadenza delle rate di premio, comunica - come è tenuto a fare al fine dell'eventuale conguaglio - l'ammontare delle retribuzioni di fatto erogate ai suoi dipendenti durante il precedente periodo di Assicurazione, l'istituto - in virtù del potere di liquidazione definitiva che gli riconosce il quinto comma dell'art. cit. - può effettuare i necessari controlli e procedere all'accertamento delle retribuzioni effettivamente corrisposte per determinare le eventuali differenze di premi e contributi, come anche - in caso di omissione della comunicazione predetta - può limitarsi a raddoppiare il premio dovuto sulla base delle retribuzioni dichiarate in via presuntiva, salva in ogni caso la applicazione delle penalità di legge. (V 4589/83, mass n 429461).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)