Sez. U, Sentenza n. 7502 del 15/12/1986 (Rv. 449541 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE - ENTE OSPEDALIERO DELLA REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTO DA DETTO ENTE CON ASTA DI IMMOBILE CONCESSO PRECEDENTEMENTE IN LOCAZIONE - DISDETTA CONSEGUENZIALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL LOCATARIO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - ASPETTI CONNESSI ALLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA DISDETTA - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLA PARTE DELLA CONTROVERSIA CONCERNENTE LA ILLEGITTIMITÀ DELL'ASTA E DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL TERZO - RICHIESTA DEL LOCATARIO DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - CRITERI ANALOGHI DI RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE - APPLICABILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE - ENTE OSPEDALIERO DELLA REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTO DA DETTO ENTE CON ASTA DI IMMOBILE CONCESSO PRECEDENTEMENTE IN LOCAZIONE - DISDETTA CONSEGUENZIALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL LOCATARIO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - ASPETTI CONNESSI ALLA VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA DISDETTA - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLA PARTE DELLA CONTROVERSIA CONCERNENTE LA ILLEGITTIMITÀ DELL'ASTA E DELL'AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DEL TERZO - RICHIESTA DEL LOCATARIO DI PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - CRITERI ANALOGHI DI RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE - APPLICABILITÀ.*
Qualora un ente ospedaliero della regione Lombardia, di cui sia sospeso lo scioglimento in attesa del riconoscimento della qualità di istituto a carattere scientifico, disponga di propri beni, previa autorizzazione dei competenti organi regionali (artt. 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e 144 della legge Reg. Lombardia 31 dicembre 1980 n. 106), trasferendo, in esito ad asta, un immobile ad uso abitativo prima concesso ad altri in locazione, ed intimi di conseguenza disdetta del contratto di locazione, la controversia promossa dal locatario spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, nella parte in cui investa la validità ed efficacia di quella disdetta, e, quindi, si ricolleghi a posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto privatistico di locazione, mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui denunci l'illegittimità dell'asta e della aggiudicazione in favore del terzo, stante la natura di meri interessi legittimi delle posizioni dei partecipanti alla gara rimasti esclusi. Analogo criterio di riparto della giurisdizione deve essere affermato anche per le richieste del locatario medesimo di adozione di provvedimenti d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., dato che tale norma attribuisce il relativo potere ad giudice ordinario nei limiti delle materie devolute alla sua Competenza giurisdizionale. (V 6335/84, mass n 437937; (V 3145/83, mass n 428056).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 31/12/1980 num. 106 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)