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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 20 del 1971

Decisione
decisa il 1971-02-11, depositata il 1971-02-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1971:20
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5407

  • Reati e pene
  • Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
  • Cod. pen., art. 539
  • Ignoranza dell'età dell'offeso inferiore agli anni quattordici
  • Irrilevanza
  • Non viola il principio della personalità della responsabilità penale
  • Questione già decisa
  • Esclusione di illegittimità costituzionale. (costituzione, art. 27, primo comma).
Leggi la massima
L'art. 539 c.p., che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età della persona offesa dal reato, se minore degli anni 14, non contrasta con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, secondo cui si risponde penalmente soltanto per fatto proprio. Invero il soggetto attivo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume ha posto in essere volontariamente una condotta materiale che è pur sempre riferibile all'autore del reato come fatto suo proprio, qualunque sia la qualificazione giuridica da attribuirsi, nella teoria del reato, all'età della persona offesa.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pirrotti Napoleone, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970. Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Nel corso di un procedimento penale a carico di Pirrotti Napoleone, imputato, tra l'altro, del delitto previsto dall'articolo 519, capoverso n. 1, del codice penale per essersi congiunto carnalmente con una fanciulla di tredici anni, il tribunale di Milano, con ordinanza del 5 dicembre 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale - secondo cui non scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa minore di anni quattordici - in riferimento al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, della Costituzione). Il giudice a quo, non condividendo le argomentazioni addotte da questa Corte nella sentenza di rigetto n. 107 del 1957, ritiene che l'art. 27, primo comma, della Carta, abbia attribuito valore costituzionale al principio nullum crimen sine culpa ed, inoltre, che l'età del soggetto passivo del delitto di violenza carnale presunta rappresenti un elemento costitutivo, anziché un presupposto, del reato. Nessuna parte si è costituita in questa sede. : Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 539 del codice penale, secondo cui non scusa l'errore sull'età della persona offesa dal reato minore degli anni quattordici nel compimento dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contrasti o meno con la norma costituzionale che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale. La questione sollevata è stata già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 1957 e con l'ordinanza n. 22 del 1962. Il preteso contrasto, ora nuovamente denunciato, non sussiste. Occorre in primo luogo riconoscere che il soggetto attivo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume ha realizzato una condotta materiale - nella specie "congiunzione carnale" - che, essendo posta in essere volontariamente, è con certezza riferibile all'autore del reato come fatto suo proprio. Pertanto, anche nell'ipotesi prospettata, il soggetto viene a rispondere sempre ed esclusivamente per fatto proprio, e la norma che questo prevede è conforme al principio costituzionale invocato. D'altro canto la disputa dottrinaria sulla diversa qualificazione giuridica da attribuirsi, nella teoria del reato, alla età della persona offesa, non influendo sulla riconosciuta riferibilità della condotta ipotizzata all'autore del delitto, appare irrilevante ai fini della soluzione della questione di costituzionalità sollevata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con ordinanza del 5 dicembre 1969. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze