Sez. 2, Sentenza n. 4468 del 16/04/1997 Ud. (dep. 15/05/1997) Rv. 207832 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Reati aventi ad oggetto cose di interesse archeologico - Attenuante del danno di speciale tenuità - Applicabilità - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
Anche con riferimento ai reati aventi ad oggetto beni di interesse archeologico sottratti al patrimonio indisponibile dello Stato può essere applicata l'attenuante speciale del danno di speciale tenuità, sia perché non esistono preclusioni alla configurabilità di tale circostanza in relazione ai reati commessi in pregiudizio dello Stato, sia perché ai fini della sua applicabilità si deve tener conto del valore attribuibile alla "res" oggetto del danno nelle normali contrattazioni commerciali in un determinato momento storico, senza che possano rilevare altri elementi, di natura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare la valutazione della cosa medesima. (Nella specie trattavasi di oggetti di interesse archeologico ritenuti, in sede di valutazione tecnica, di scarso valore commerciale)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)