Sez. T, Ordinanza n. 1380 del 22/01/2026 (Rv. 677766-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Dichiarazioni rese da terzi a carico del contribuente in fase di accertamento - Elementi indiziari - Presunzioni semplici - Configurabilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel processo tributario, le dichiarazioni del terzo - acquisite e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito nell'avviso di accertamento - hanno per lo più valore meramente indiziario, per cui concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi di prova, ma possono rivestire anche, nel concorso di particolari circostanze, i caratteri delle presunzioni (generalmente ammesse nel processo tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale) gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dando luogo, di conseguenza, non ad un mero indizio, bensì ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria.
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 52 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)