Sez. 2, Ordinanza n. 11777 del 02/05/2024 (Rv. 671477-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Art. 1 della l. n. 742 del 1969 - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità al termine semestrale ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 - Sussistenza. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)