Sez. 1, Sentenza n. 3916 del 04/06/1996 Cc. (dep. 30/08/1996) Rv. 205611 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Benefici penitenziari - Semilibertà - Ulteriore reato commesso durante la detenzione - Limite di metà della pena da espiarsi per l'ammissione al beneficio - Calcolo - Modalità - Indicazione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In tema di benefici penitenziari, ai sensi del secondo comma dell'art. 50 ord. pen., il condannato - fuori dei casi previsti dal primo comma - può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di metà della pena; nel caso di commissione di nuovi reati nel corso dell'esecuzione, tuttavia, la pena da espiare è quella risultante dal cumulo della residua pena, relativa ai reati precedenti, con quella irrogata per il reato successivo, e comincia a decorrere "ex novo" dalla commissione di questo: a tale momento occorre pertanto fare riferimento per il calcolo della pena espiata e di quella ancora da espiare ai fini dell'ammissione al beneficio, e non alla data in cui è iniziata l'esecuzione della condanna per i reati precedentemente commessi.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)