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Sez. 3, Sentenza n. 20816 del 26/09/2006 (Rv. 593584 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Revoca o modifica della stipulazione a favore del terzo - Necessità di una forma scritta - Esclusione - Negozi risolutori degli effetti di atti richiedenti la forma scritta - Assoggettamento a identici requisiti formali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593584-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE

È ammissibile una revoca (e una modifica) verbale della disposizione a favore del terzo, che intervenga prima della dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione, se le parti non hanno previsto la necessità della forma scritta per la revoca della stessa. Il contratto a favore del terzo avente ad oggetto la cessione d'azienda non richiede, infatti, la forma scritta a pena di nullità e, in generale, i negozi risolutori degli effetti di atti richiedenti la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali, in ragione del principio secondo cui la forma degli atti è libera se la legge (o la volontà delle parti) non richiede espressamente una forma determinata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)