Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 5 del 1974
Massime (1)
Massima n. 6984
- Vilipendio delle istituzioni costituzionali
- Vilipendio dell'ordine giudiziario
- Cod. pen., art. 313, terzo comma
- Potere di dare l'autorizzazione a procedere
- Competenza del ministro per la giustizia anziché del consiglio superiore della magistratura
- Non viola gli artt. 101, 104, 110 e titolo IV sez. i, della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata in riferimento agli artt. 101, 104, 110 e più in generale alle disposizioni contenute nel titolo IV, sezione I, della Parte seconda della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui, per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce la competenza a concedere l'autorizzazione a procedere al Ministro per la grazia e giustizia, anziché al Consiglio superiore della Magistratura . Cfr.: già la sentenza n. 142 del 1973.
Norme impugnate
- art. 313, comma 3, c.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 dicembre 1972 dalla Corte d'assise di Viterbo nel procedimento penale a carico di Poleggi Achille, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;
2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1972 dalla Corte d'assise di Roma nel procedimento penale a carico di Castellina Luciana e Pintor Luigi, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;
3) ordinanza emessa il 22 dicembre 1972 dalla Corte d'assise di Trento nel procedimento penale a carico di Salmini Giancarlo ed altri, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 4 luglio 1973.
Visto l'atto di costituzione di Castellina Luciana e Pintor Luigi;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
punto 1
Ritenuto che con ordinanze emesse rispettivamente dalla Corte d'assise di Viterbo il 6 dicembre 1972 nel corso di un procedimento penale a carico di Poleggi Achille, dalla Corte d'assise di Roma il 16 dicembre 1972 nel corso di un procedimento penale a carico di Castellina Luciana e Pintor Luigi e dalla Corte d'assise di Trento il 22 dicembre 1972 nel corso di un procedimento penale a carico di Salmini Giancarlo ed altri, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 101, 104, 110 e più in generale alle disposizioni contenute nel titolo IV, sezione I, della parte seconda della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce la competenza a concedere l'autorizzazione a procedere al Ministro per la grazia e giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura;
che nel corso del giudizio si sono costituiti i signori Luciana Castellina e Luigi Pintor, con deduzioni depositate il 7 aprile 1973, chiedendo una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata.
punto 2
Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza 28 giugno 1973, n. 142, in riferimento alle medesime disposizioni della Costituzione e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per il reato di vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce la competenza a concedere l'autorizzazione a procedere al Ministro per la grazia e giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, sollevata in riferimento agli artt. 101, 104, 110 e più in generale alle disposizioni contenute nel titolo IV, sezione I, della parte seconda della Costituzione con le ordinanze in epigrafe indicate e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 142 del 28 giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
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