diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 57 del 1966

Decisione
decisa il 1966-05-17, depositata il 1966-06-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:57
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2612

  • Lavoro
  • Contratti collettivi
  • D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867
  • Obbligatorietà "erga omnes" dell'accordo collettivo 30 settembre 1959 per la provincia di roma, istitutivo (art. 11) di una cassa edile
  • Eccesso dai limiti della delega conferita con legge 14 luglio 1959, n. 741
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norme di cui è già stata dichiarata la illegittimità costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimità non è più proponibile. (questione già decisa con sent. n. 100 del 1965).

Norme impugnate

  • d.P.R. 9 maggio 1961, n. 867
  • contratto o accordo collettivo di lavoro 30 settembre 1959
  • legge 14 luglio 1959, n. 741

Parametri

  • art. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867, promosso con ordinanza 8 settembre 1965 emessa dal Pretore di Albano Laziale nel procedimento penale a carico di Cortesini Franco, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965. Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867 nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes per la Provincia di Roma la clausola 11 del contratto collettivo provinciale 30 settembre 1959, integrativo dell'accordo collettivo nazionale 24 luglio 1959 fra associazioni di imprenditori edili, concernente l'istituzione di una Cassa edile, sotto il profilo del contrasto di detto articolo unico con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741; che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 100 del 16 dicembre 1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del suddetto D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867 nella parte in cui rendeva obbligatoria erga omnes la clausola 11 dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959, riguardante l'istituzione della Cassa edile; che, per effetto di tale sentenza, la norma impugnata ha cessato di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima (art. 136 della Costituzione, e art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867 nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 del contratto collettivo 30 settembre 1959 per la Provincia di Roma, relativa alla istituzione della Cassa edile, promossa con ordinanza 8 settembre 1965 del Pretore di Albano Laziale. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966. GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze