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Sez. L, Sentenza n. 4722 del 23/07/1986 (Rv. 447426 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 59 DELLA LEGGE 5 MARZO 1961 N.90 - TRATTAMENTO ECONOMICO.*
Stato
decisa il 1986-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447426-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 59 DELLA LEGGE 5 MARZO 1961 N.90 - TRATTAMENTO ECONOMICO.*

La riammissione in servizio del dipendente dell'ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, attuata ai sensi dell'art. 59 della legge 5 marzo 1961 n. 90 (sullo stato giuridico degli operai dello stato), al quale rinvia ricettiziamente il regolamento per gli operai del detto ente pubblico economico, comporta, anche in Mancanza del provvedimento formale di riammissione previsto dal terzo comma dell'art. 59 citato, il diritto del lavoratore all'attribuzione del trattamento economico della categoria cui egli apparteneva al momento della cessazione dal servizio. (V 4/73, mass n 361737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Legge 05/03/1961 num. 90 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)