Sez. 3, Sentenza n. 4518 del 19/05/1990 (Rv. 467246 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - NOTIFICAZIONE DELLA COMPARSA DI RIASSUNZIONE A PIÙ PARTI - RAPPRESENTANZA, CON CARATTERI DI UNITARIETÀ ED INSCINDIBILITÀ, DI PIÙ SOGGETTI DA PARTE DI UNA STESSA PERSONA FISICA - CONSEGNA DI TANTE COPIE QUANTI I SOGGETTI RAPPRESENTATI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - NOTIFICAZIONE DELLA COMPARSA DI RIASSUNZIONE A PIÙ PARTI - RAPPRESENTANZA, CON CARATTERI DI UNITARIETÀ ED INSCINDIBILITÀ, DI PIÙ SOGGETTI DA PARTE DI UNA STESSA PERSONA FISICA - CONSEGNA DI TANTE COPIE QUANTI I SOGGETTI RAPPRESENTATI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza abbia carattere unitario ed inscindibile (nella specie rappresentanza legale dei figli minorenni da parte del genitore) non trova applicazione il principio secondo cui la notificazione degli Atti giudiziari (nella specie comparsa di riassunzione della causa cancellata dal ruolo) deve essere eseguita mediante consegna di tante copie quanti sono i destinatari dell'atto, essendo consentita la notificazione in una sola copia all'unico rappresentante il quale nell'Esercizio del suo ufficio, unifica in sè, indistintamente, la qualità di parte che ad ognuno dei rappresentati appartiene. (Conf 4704/81, mass n 415430).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)