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Sez. L, Sentenza n. 76 del 07/01/2014 (Rv. 629209 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE - IN GENERE | Lamentata inosservanza delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Ricorso per cassazione - Contenuto - Onere del ricorrente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629209-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PRINCIPIO DELLA NON DISCRIMINAZIONE - IN GENERE

Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la parte che deduce l'inosservanza in proprio danno delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e specificamente degli artt. 6 e 14, ha l'onere di indicare la regola desumibile dalla Convenzione o dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in casi analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai parametri della Convenzione, indicando gli elementi concreti di analogia tra il proprio caso e gli altri nei quali in sede europea siano stati applicati i parametri più adeguati e comunque più favorevoli che invoca. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso di un pensionato che, senza specifiche allegazioni o indicazioni, aveva lamentato il comportamento discriminatorio dell'INPS nei suoi confronti rispetto a quello tenuto verso altro pensionato).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)