diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 31999 del 09/12/2025 (Rv. 677092-01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Art. 8, comma 3, l. n. 24 del 2017 - Termine per l’introduzione del giudizio di merito - Mancato rispetto - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda - Sussistenza. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677092-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO

In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del termine, ex art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, per l'introduzione del giudizio di merito non determina l'improcedibilità della domanda, ma solo la perdita dei suoi effetti sostanziali e processuali, giacché una differente interpretazione, oltre a essere incoerente rispetto al dettato normativo - che non prevede alcuna sanzione processuale per la suddetta inosservanza -, sarebbe altresì in contrasto con le garanzie difensive della parte, la quale subirebbe le conseguenze di un'improcedibilità a lei non imputabile, risolvendosi infine in un irragionevole appesantimento procedimentale, in violazione dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)