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Sez. 5, Sentenza n. 22863 del 06/12/2004 (Rv. 579390 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) - Denuncia - Indicazione del settore di attività - Modifica da parte del Comune - Avviso di liquidazione - Sufficienza - Esclusione - Avviso di accertamento - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579390-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), nel caso in cui il Comune intenda modificare l'indicazione del settore di attività operata dal contribuente nella denuncia dell'imposta, occorre, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144), la notificazione di un avviso di accertamento, non essendo sufficiente l'emissione di un mero avviso di liquidazione, in ragione dei limiti di oggetto e di contenuto che incontra il potere di liquidazione, basato sul solo accertamento formale della dichiarazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 4 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)