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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 297 del 1987

Decisione
decisa il 1987-07-08, depositata il 1987-07-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:297
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4474

  • Edilizia e urbanistica
  • Norme per la edificabilità dei suoli
  • Opere abusive
  • Equiparazione 'quoad poenam' delle opere abusive eseguite in assenza di concessione, senza nemmeno avere iniziato la relativa procedura, e di quelle eseguite dopo il parere della commissione edilizia, ma prima del rilascio della concessione
  • Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' per riesame della rilevanza.
Leggi la massima
Dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge n. 47 del 1985, il cui art. 38, comma secondo, come modificato dall'art. 5 del d.l. 23 aprile 1985 n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1985 n. 298, stabilisce, con riferimento alle opere ultimate entro il 31 ottobre 1983, che l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art. 41 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, e succ. mod., ed all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come modificato dall'art. 20 della nuova legge, nonché quelli di cui all'art. 221 testo unico leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 ed agli artt. 13, comma primo, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, ragione per la quale, risultando le opere abusive oggetto di contestazione ultimate tutte entro il 31 ottobre 1983, spetta ai giudici 'a quibus' verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante. (Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' per riesame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett, b, della legge 28 gennaio 1977 n. 10, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Norme impugnate

  • art. 17, lett. b) legge 20 gennaio 1977, n. 10

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 luglio 1982 dal Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Potini Mirella ed altro, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983; 2) ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Ceramelli Raffaele ed altri, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983; 3) ordinanza emessa il 21 marzo 1983 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Tosi Vetulio ed altri, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983; 4) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Bonacossa Antonia ed altri, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Velletri con ordinanza del 22 luglio 1982 (r.o. 669 del 1982) ed il Pretore di Poggibonsi con due ordinanze del 21 marzo 1983 (r.o. 519 e 520 del 1983) ed una del 16 maggio 1983 (r.o. 561 del 1983) hanno denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), nella parte in cui equipara il trattamento penale sanzionatorio riservato a chi abbia eseguito i lavori in assenza di concessione, senza nemmeno aver iniziato la relativa procedura, a quello riservato a chi abbia eseguito i lavori in assenza di concessione, ma dopo aver iniziato la procedura diretta a conseguirla, procedura non pervenuta alla sua definizione soltanto per la mancata emissione del titolo concessorio; e che nel giudizio instaurato dal Pretore di Velletri ed in due dei tre giudizi instaurati dal Pretore di Poggibonsi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che i giudizi riguardano la medesima questione e vanno, quindi, riuniti; che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il cui art. 38, secondo comma, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, stabilisce, con riferimento alle opere ultimate entro il 31 ottobre 1983, che "l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086"; e che, quindi, risultando le opere abusive oggetto di contestazione ultimate tutte entro il 31 ottobre del 1983, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v., analogamente, ordinanze n. 75 del 1986, n. 226 del 1985, n. 209 del 1985, n. 117 del 1985).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Velletri e al Pretore di Poggibonsi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987. Il cancelliere: MINELLI

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