Sez. 2, Sentenza n. 3029 del 16/02/2015 (Rv. 634553 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA | Attività fornita in forma societaria o attraverso autonoma struttura imprenditoriale - Riconducibilità all'art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Esclusione - Rivalutazione automatica dei crediti - Insussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA
In materia di rapporti di agenzia, ove l'agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sicché non può essere riconosciuta in via automatica la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore dell'agente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)