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Sez. 6, Sentenza n. 10543 del 07/06/2000 Ud. (dep. 10/10/2000) Rv. 218338 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Utilizzazione da parte del pubblico ufficiale di materiale e strumenti della pubblica amministrazione per commettere il falso - Peculato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218338-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Il pubblico ufficiale, che nell'esercizio delle sue funzioni forma uno o più atti falsi, utilizzando, a tale scopo, mezzi della pubblica amministrazione (materiale cartaceo, stampante, sigillo) risponde del solo delitto di falsità in atto pubblico perché il nucleo essenziale della sua condotta si esaurisce in ciò. Non è configurabile anche il delitto di peculato, in relazione al materiale e agli strumenti di cui illecitamente si è servito, difettando, a quest'ultimo proposito, o gli estremi dell'appropriazione, intesa come sottrazione della cosa alla possibilità di godimento e di disposizione da parte della stessa pubblica amministrazione, o l'oggetto stesso della appropriazione, a causa della totale mancanza o della estrema esiguità del valore della cosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)