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Sez. 3, Sentenza n. 2841 del 26/10/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 236022 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Modifiche introdotte con la L. n. 228 del 2003 - Situazione di necessità - Definizione - Coincidenza con la nozione di posizione di vulnerabilità indicata nella decisione quadro del 19 luglio 2002.
Stato
decisa il 2006-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236022-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

In tema di riduzione in schiavitù o in servitù, la situazione di necessità della vittima costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dell'agente e, pertanto, tale nozione non può essere posta a paragone con lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ma va piuttosto posta in relazione alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata (art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen.) o allo stato di bisogno utilizzato nell'istituto della rescissione del contratto (art. 1418 cod. civ.). La situazione di necessità va, quindi, intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di "posizione di vulnerabilità" indicata nella decisione quadro dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Legge 11/08/2003 num. 228 art. 1, Decisione Consiglio CEE 19/07/2002 num. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)