Sez. 3, Sentenza n. 2694 del 10/10/1963 (Rv. 264161 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE - PROVA DELLA PROCURA - ONERE A CARICO DEL TERZO CONTRAENTE.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE - PROVA DELLA PROCURA - ONERE A CARICO DEL TERZO CONTRAENTE.*
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato produce, a norma dell'art 1388 cod civ, direttamente i suoi effetti nei confronti di questo ultimo solo in quanto il rappresentante abbia agito nei limiti delle facolta conferitegli, di guisa che, ove il rappresentato neghi di avere conferito l'invocata procura, spetta al terzo che ha contrattato con il rappresentante, lo Onere di provare l'esistenza ed i limiti della procura. (Conf 1541'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1388
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)