Sez. 1, Sentenza n. 7118 del 30/07/1997 (Rv. 506345 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - MODIFICABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE | Termine per l'impugnazione di cui all'art. 739 cod. proc. civ. - Decorrenza - Dalla notificazione ad istanza del cancelliere - Esclusione - Dalla notificazione ad istanza di parte - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - MODIFICABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE
Il termine perentorio di dieci giorni per proporre reclamo avverso il decreto motivato emesso all'esito del procedimento di revisione delle condizioni contenute nella sentenza di separazione personale o di quelle consensualmente convenute ed omologate dal tribunale (previsto dall'art. 739 cod. proc. civ., in relazione all'art. 710 cod. proc. civ., come modificato dall'articolo unico della delle n. 331 del 1988) decorre dalla notificazione del menzionato provvedimento eseguita ad istanza di parte e non ad istanza del cancelliere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 29/07/1988 num. 331 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)