Sez. 1, Sentenza n. 6582 del 14/10/1988 Ud. (dep. 29/04/1989) Rv. 181197 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 132 E 133 COD. PEN. - COLLEGAMENTO FRA LE DUE DISPOSIZIONI - USO DEL POTERE DISCREZIONALE DA PARTE DEL GIUDICE - PARAMETRI DELL'ART. 133 COD. PEN. - LORO ELUSIONE: UNICO GENERICO RICHIAMO ALLE CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. CON RIFERIMENTO A MOLTEPLICI IMPUTATI E PER REATI DIVERSI E DIVERSAMENTE CIRCOSTANZIATI.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 132 E 133 COD. PEN. - COLLEGAMENTO FRA LE DUE DISPOSIZIONI - USO DEL POTERE DISCREZIONALE DA PARTE DEL GIUDICE - PARAMETRI DELL'ART. 133 COD. PEN. - LORO ELUSIONE: UNICO GENERICO RICHIAMO ALLE CIRCOSTANZE DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. CON RIFERIMENTO A MOLTEPLICI IMPUTATI E PER REATI DIVERSI E DIVERSAMENTE CIRCOSTANZIATI.*
L'art. 132 cod. pen., nel prevedere il potere discrezionale nella applicazione della pena, impone al giudice medesimo di "indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale", motivi che vengono successivamente delineati dall'art. 133 cod. pen.. il collegamento fra le due Disposizioni normative evidenzia il conferimento al giudice di un potere discrezionale nella quantificazione della sanzione il cui uso in tanto è corretto e legittimo in quanto "garantito" da una motivazione da cui risulta che i parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. siano stati sostanzialmente e in concreto, e non solo formalmente, presi in esame e valutati, quale che sia la misura della pena inflitta. I parametri dell'art. 133 cod. pen., sono, pertanto, elusi allorquando il giudice, valutando la responsabilità di molteplici imputati, e per reati anche diversi per alcuni di essi e diversamente circostanziati, per tutti indistintamente si limita al generico riferimento "alla circostanza di cui all'art. 133 cod. pen." e, "alla particolare gravità dei reati e alla personalità degli imputati".*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)