Sez. 3, Sentenza n. 3420 del 14/02/2014 (Rv. 630026 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE | Giudice di pace - Dimissioni dall'incarico - Sentenza resa dopo le dimissioni, ma prima della loro accettazione - Inesistenza giuridica della sentenza - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE
Le dimissioni del giudice di pace sono efficaci, con conseguente cessazione dalle funzioni, solo dal momento in cui sia intervenuta l'accettazione delle stesse da parte della P.A., da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica. Ne consegue che è esistente ed efficace la sentenza pronunciata dal giudice di pace dopo la presentazione delle dimissioni ma prima dell'adozione dei suddetti provvedimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Legge 21/12/1991 num. 374 art. 4 CORTE COST., Legge 21/12/1991 num. 374 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 21/12/1991 num. 374 art. 9 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)