Sez. T, Ordinanza n. 22717 del 06/08/2025 (Rv. 676127-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE | Regime doganale “42” ex art. 143, comma 1, lett. d) direttiva 2006/112/CE - Effetti - Applicabilità del regime del margine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE
L'applicazione del cd. regime doganale 42, di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) della direttiva 2006/112/CE, comporta l'immediata immissione in libera pratica dei beni importati da paesi extra UE (nella specie, telefoni cellulari "ricondizionati" dalla Cina) e l'attribuzione della posizione doganale di merce unionale con differimento del pagamento dell'Iva al momento dell'immissione in consumo, senza tuttavia incidere sulle condizioni e modalità di acquisto del bene - pur sempre avvenuto da soggetto extra UE - né determinare, di per sé, la trasformazione della cessione in operazione intraunionale, con conseguente inapplicabilità alla cessione al privato del regime del margine in materia di Iva.
Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 143 com. 1 lett. D)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)