Sez. 3, Sentenza n. 3831 del 14/02/1983 Ud. (dep. 28/04/1983) Rv. 158761 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - INSTALLAZIONE DI VERANDA - NATURA DI INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - ESCLUSIONE - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ.*
EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - INSTALLAZIONE DI VERANDA - NATURA DI INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - ESCLUSIONE - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ.*
La trasformazione di un preesistente elemento edilizio (nella specie: terrazzo) in veranda è soggetta al regime concessorio ordinario e non a quello autorizzatorio eccezionale, previsto dagli artt. 31 e 48 legge 5 agosto 1978 n. 457. Tale attività non costituisce infatti intervento di manutenzione straordinaria, non soggetta a sanzione penale nel caso di assenza dell'autorizzazione, poiché mancano i requisiti della "necessità" dell'opera modificativa di una struttura preesistente, del "rinnovamento", che richiede il rispetto della conformazione della struttura inefficiente, ovvero della "sostituzione" che presuppone l'abbattimento della struttura sostituita. (contra mass n 148825).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)