Sez. L, Sentenza n. 13059 del 13/05/2024 (Rv. 671185-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - RUOLI - AGGIUNTI | Psicologi ex art. 80 l. n. 354 del 1975 - Rapporto di lavoro - Natura autonoma - Fondamento. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - RUOLI - AGGIUNTI
Il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari iscritti, previa selezione, in appositi elenchi e chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, ex art. 80, comma 4, della l. n. 354 del 1975, è - a differenza di quello di natura subordinata degli psicologi carcerari di ruolo - di tipo autonomo, senza che depongano in senso contrario le modalità del rapporto (organizzazione del lavoro in turni, obbligo di attenersi alle direttive del direttore del carcere, nonché di segnalare e giustificare assenze), che non integrano indici di subordinazione, ma sono espressione dell'indispensabile coordinamento dell'attività professionale con la complessa organizzazione carceraria e, quindi, con l'amministrazione penitenziaria.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 80 com. 4, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)