Sez. 3, Sentenza n. 851 del 08/05/1965 (Rv. 311652 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLA RES DEBITA - IMPOSSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLA RES DEBITA - IMPOSSIBILITA.*
In caso di risoluzione di contratto per inadempimento di una delle parti, qualora non sia praticamente possibile la specifica restituzione della res debita alla parte adempiente, la reintegrazione del patrimonio di quest'ultima non puo avvenire che mediante la corresponsione dell'equivalente pecuniario della res, o tantundem, che ne costituisce il sostitutivo legale sussidiario (pretium succedit in loco rei).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)