Sez. 3, Ordinanza n. 28406 del 27/10/2025 (Rv. 676573-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Obblighi di diligenza e perizia - Finalità - Conseguenze - Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - Considerazione - Necessità. AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, quest'ultimo è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, in modo da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tutela il cliente, in quanto più adeguata al raggiungimento del risultato perseguito e più idonea in relazione alla situazione soggettiva da tutelare, con la conseguenza che, in presenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il professionista, ancorché non ne condivida la soluzione, non è esentato dal tenerne conto nell'adozione della linea difensiva, onde scongiurare conseguenze sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione di tale orientamento ermeneutico.
Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)