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Sez. 1, Sentenza n. 18440 del 14/09/2004 (Rv. 577050 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA | Art. 35 comma undicesimo della legge 865/1971 - Portata interpretativa - Costi addebitabili alle cooperative costruttrici di alloggi economici e popolari - Limiti.
Stato
decisa il 2004-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577050-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AREE IN CONCESSIONE - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA

In tema di edilizia popolare ed economica, stipulata tra l'ente territoriale ed una cooperativa edilizia una convenzione per la cessione a quest'ultima del diritto di superficie di un'area funzionale alla costruzione di alloggi popolari ed economici, il comma undicesimo dell'art. 35 della legge 865/1971 va interpretato nel senso che possono essere addebitati alla cooperativa i soli costi strettamente necessari per l'urbanizzazione primaria del comparto, come si desume dalla locuzione "in proporzione al volume edificabile" contenuta nell'articolo predetto, a dimostrazione del fatto che non tutti i costi di urbanizzazione di un comparto debbono essere addebitati ai cessionari di diritti di superficie, dovendo per converso restare a carico del comune quelli sostenuti per le espropriazioni delle aree destinate alla costruzione di opere di interesse generale che, pur costituendo completamento di una determinata zona, non siano specificamente al servizio soltanto degli abitanti della zona stessa.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)