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Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 11/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100012 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - NOZIONE - IGNORANZA - ERRORE SU LEGGE PENALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1965-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100012-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IN GENERE - NOZIONE - IGNORANZA - ERRORE SU LEGGE PENALE - ESTREMI.*

Per legge penale si intende ogni norma penalmente sanzionata, anche non compresa nel codice penale. Infatti, componendosi ogni norma di precetto e sanzione, il carattere penalistico investe non soltanto la sanzione, bensi anche il precetto che contiene la descrizione della ipotesi criminosa nei suoi elementi essenziali e non essenziali, e si estende altresi anche a tutte quelle norme, nozioni, termini che accedono al precetto, a sua integrazione, pur se attinenti ad altri rami del diritto. E pero, legge diversa da quella penale deve qualificarsi solamente quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, ne richiamati, ne implicitamente ne esplicitamente incorporati in una norma penale. Pertanto va considerato errore su legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)