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Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Testo in vigore al

Art. 77 Trasporti diretti

1. L'Amministrazione ha facolta' di eseguire, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, direttamente il trasporto dei generi di monopolio dagli organi di distribuzione alle rivendite.

2. In tal caso i rivenditori sono tenuti al rimborso delle spese, nella misura e nei modi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione dei monopoli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il trasporto dei prodotti del monopolio venduti direttamente a termine dell'art. 47, terzo comma.

Art. 78 Trasferimento delle rivendite

1. Il rivenditore non puo' trasferire la rivendita in altro locale, ne' sospenderne il funzionamento senza l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale.

Art. 79 Verifica alle rivendite

1. I rivenditori sono soggetti, oltre al controllo esercitato dall'Amministrazione a mezzo dei propri funzionari, alla vigilanza della Guardia di finanza che, in qualunque momento, puo' praticare visite alle rivendite a norma del regolamento di servizio del Corpo.

Art. 80 Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza

1. I rivenditori debbono conservare ed esibire, se richiesti, ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza, tutte le bollette di vendita dei generi prelevati nell'ultimo biennio; nonche' i relativi bollettari delle richieste , nonche' l'attestazione del versamento effettuato sul conto corrente postale del magazzino di aggregazione.

Art. 81 Locali di vendita - Mostra dei prodotti

1. I rivenditori debbono custodire e vendere i generi di monopolio esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali siano stati autorizzati.

2. E' obbligo dei rivenditori di mantenere una adeguata mostra dei generi di monopolio sia nell'interno della rivendita sia nelle vetrine esterne, quando il locale ne sia provvisto.

3. Nell'interno della rivendita debbono inoltre essere tenuti sempre ostensibili la licenza di esercizio e la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico.

Art. 82 Arredamento delle rivendite

1. I locali adibiti a rivendite debbono essere arredati decorosamente, in relazione alle esigenze del servizio ed alla importanza delle zone nelle quali sono ubicati.

Art. 83 Cessione od acquisto illecito di generi di monopolio

1. E' fatto divieto ai rivenditori di comprare, ritenere o vendere generi di monopolio non prelevati direttamente dagli organi di rifornimento ad essi prescritti dall'Amministrazione.

2. E' pure vietato cedere ad altri rivenditori i generi acquistati.

Art. 84 Adulterazione o mescolanza dei generi di monopolio

1. I generi di monopolio debbono essere venduti nello stato in cui sono consegnati dagli organi di distribuzione e nei modi prescritti.

2. E' vietato adulterarli, bagnarli, mescolarli con qualita' diverse e vendere prodotti che non si trovino in perfetto stato di conservazione.

Art. 85 Vendita a peso netto dei sali sfusi

1. La vendita del sale, quando l'Amministrazione non abbia adottato o prescritto un condizionamento speciale, va effettuata a peso netto.

2. Tuttavia se l'acquirente non abbia a propria disposizione un recipiente od involucro, e' permesso al rivenditore di comprendere nel peso la carta da involgere, salvo le limitazioni che l'ispettorato compartimentale ritenga di stabilire.

Art. 86 Comportamento verso il pubblico

1. I rivenditori debbono, nel servizio di vendita, usare modi cortesi, servire il pubblico con la dovuta sollecitudine, senza preferenze o precedenze, non rifiutare la vendita dei generi di monopolio di cui sono provvisti ne' subordinarla a quella di altri prodotti.

Art. 87 Distributori automatici di tabacchi

1. L'Amministrazione ha facolta' di impiantare e gestire o consentire l'impianto e la gestione di distributori automatici per la vendita al pubblico dei tabacchi, sia ai gestori di rivendite che ai titolari di patentini.

2. I rivenditori ai quali siano affidati apparecchi dell'Amministrazione hanno l'obbligo di curarne il buon uso e di osservare le condizioni e le norme fissate dalla Direzione generale per tale servizio.

Art. 88 Rilievo di scorte per cambiamento di gestione

1. In caso di cambio di gestione, il rivenditore che subentra deve rilevare dal precedessore tutti i generi che, nel momento della assunzione del servizio, si trovassero giacenti nella rivendita ed in buone condizioni, purche' non ritenuti dall'ispettorato compartimentale eccessivi rispetto alla media delle vendite effettuate dall'esercizio. Per tali generi egli paghera' il prezzo di prelevamento vigente al momento del cambio di gestione.

2. In caso d'inadempienza, non si fa luogo all'immissione in servizio, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni alle quali il nuovo rivenditore desse motivo.

3. Qualora la rivendita venga chiusa, l'Ispettorato compartimentale puo' fare obbligo ad altri rivenditori di rilevare i generi esistenti, in relazione alle loro possibilita' di smercio.

Art. 89 Ritiro dalla vendita dei prodotti di scarto e di quelli avariati

1. I prodotti di scarto e quelli che si ritenesse opportuno di ritirare dalla vendita o per lunga giacenza o per altri motivi valutabili discrezionalmente dall'Ispettorato compartimentale, debbono essere, a cura del rivenditore, e con le modalita' stabilite dalla Direzione generale, concentrati presso l'organo di rifornimento.

2. L'Ispettorato compartimentale stabilisce quali di essi generi debbano essere ammessi al cambio integrale e quali, in relazione al danno subito ed alle cause, debbano essere addebitati in tutto od in parte al rivenditore.

Art. 90 Repressione del contrabbando

1. Il rivenditore e' obbligato ad avvisare l'Ispettorato compartimentale e la Guardia di finanza di ogni operazione di contrabbando, anche se solo preordinata, della quale egli venisse a conoscenza.

2. Analogamente deve provvedere per coltivazioni clandestine o sospette di tabacco.

Art. 91 Osservanza delle disposizioni emanate dall'Amministrazione

1. I rivenditori debbono osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, tutte le norme che vengono emanate dall'Amministrazione per la disciplina del servizio di vendita.

Art. 92 Cessazione delle cause di incompatibilita'

1. Sospensione e riammissione in servizio dei rivenditori.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 sono estese anche ai rivenditori.

Art. 93 Cessazione della gestione

1. Il contratto d'appalto delle rivendite di prima categoria cessa:

  1. 1) per lo spirare del termine;

  2. 2) per la morte del titolare;

  3. 3) per la soppressione della rivendita;

  4. 4) per decadenza;

  5. 5) per disdetta da parte dell'Amministrazione;

  6. 6) per disdetta da parte del titolare.

2. Le gestione delle rivendite di seconda categoria e di quelle speciali cessa per le cause di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e per revoca o rinuncia.

3. La gerenza provvisoria delle rivendite ha termine per i motivi previsti ai numeri 2), 3) e 4), per revoca o rinuncia, e per la definitiva assegnazione in appalto o in diretta gestione.

Art. 94 Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia. Pene pecuniarie disciplinari

1. I provvedimenti previsti dagli articoli 18, 34 e 35 della legge devono essere preceduti dalla contestazione, fatta al rivenditore dall'Ispettorato compartimentale degli addebiti, con l'avvertimento che egli puo' presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.

2. La decadenza, la disdetta, la revoca e l'applicazione della pena pecuniaria disciplinare ai rivenditori sono adottate con motivato provvedimento dell'ispettorato compartimentale.

3. Resta salva la facolta' di disporre, nei casi piu' gravi, l'immediata sospensione della somministrazione dei generi.

4. La pena pecuniaria disciplinare deve essere pagata dal rivenditore nel termine assegnato dall'Ispettorato. In mancanza, viene trattenuta dalle somme versate dallo stesso rivenditore per il prelevamento dei generi ovvero incamerata dalla cauzione. In questo caso il rivenditore deve reintegrare il deposito cauzionale entro un mese.

5. La disdetta da parte del rivenditore e la rinunzia deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Ispettorato compartimentale, e non produce i suoi effetti se non dopo che l'ispettorato abbia riconosciuto l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Il rivenditore e' tenuto ad assicurare la continuita' del servizio per il periodo di almeno un mese dalla data in cui ha avuto notizia dell'accettazione della disdetta o rinuncia da parte dell'Ispettorato compartimentale, che provvede entro lo stesso periodo alla sua sostituzione.

Titolo VI. Disposizioni comuni

Art. 95 Incameramento della cauzione

1. L'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi previsti dagli articoli 14 e 34 della legge, viene disposto con lo stesso provvedimento disciplinare adottato nei confronti del magazziniere o del rivenditore.

2. Non si procede all'incameramento della cauzione nei casi previsti alla lettera b) degli articoli 14 e 34 della legge.

Art. 96 Devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie disciplinari

1. I proventi delle pene pecuniarie disciplinari inflitte ai magazzinieri ed ai rivenditori, sono devoluti, dedotte le spese, ad enti od opere assistenziali nell'interesse delle predette categorie e dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli.

Art. 97 Ricorso gerarchico

1. Il ricorso gerarchico contro i provvedimenti adottati dagli Ispettorati compartimentali ai sensi della legge e delle disposizioni contenute nei titoli IV, V, VI e VII del presente regolamento deve pervenire al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni da quello della notificazione.

2. Si considera utilmente presentato il ricorso che, rivolto al Ministro per le finanze, sia pervenuto, nel termine suddetto, all'Ispettorato compartimentale che ha emesso il provvedimento.

3. L'Ispettorato lo trasmette, per il tramite della Direzione generale, al Ministero delle finanze, accompagnandolo con le proprie controdeduzioni.