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Sez. 4, Sentenza n. 41 del 29/10/1987 Ud. (dep. 08/01/1988) Rv. 177328 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - PER INFORTUNIO SUL LAVORO - CAPOCANTIERE - RESPONSABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177328-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - PER INFORTUNIO SUL LAVORO - CAPOCANTIERE - RESPONSABILITÀ - LIMITI.*

In tema di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il capocantiere non è tenuto a predisporre i mezzi idonei a prevenire incidenti, poiché ha solo l'Obbligo di vigilare a che le misure di prevenzione, adottate dal dirigente o dal datore di lavoro, siano operanti. (V mass n 164645).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)