Sez. 3, Sentenza n. 7289 del 08/08/1996 (Rv. 499051 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA) | Intimazione di fratto - Contestazione della morosità da parte del conduttore - Richiesta di sanatoria - Preclusione - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA)
La contestazione della morosità da parte del conduttore cui sia stato intimato sfratto, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., non preclude il ricorso alla sanatoria di cui all'art. 55 legge 27 luglio 1978 n. 392, nel senso che con la richiesta di sanatoria l'ordinanza di convalida non può più ritenersi condizionata dalla mancata proposizione dell'opposizione, secondo quanto dispone l'art. 665 citato, bensì dal mancato pagamento del dovuto nel termine - che ha carattere perentorio - all'uopo fissato giusta il disposto dell'art. 55 citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)