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Sez. 2, Sentenza n. 2349 del 09/10/1967 (Rv. 329598 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE - MOTIVAZIONE - CRITERIO - DIFFORMITA IN RIDUZIONE DEL PARERE DELL'ORDINE - ENUNCIAZIONE SPECIFICA CON RIGUARDO ALLE SINGOLE VOCI DI TARIFFA.*
Stato
decisa il 1967-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329598-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE - MOTIVAZIONE - CRITERIO - DIFFORMITA IN RIDUZIONE DEL PARERE DELL'ORDINE - ENUNCIAZIONE SPECIFICA CON RIGUARDO ALLE SINGOLE VOCI DI TARIFFA.*

L'ordinanza emessa nella speciale procedura prevista dall'art.29 della l.13 giugno 1942, n.794, se non dev'essere motivata come una sentenza, dato il carattere sommario del procedimento, tuttavia deve almeno sommariamente fare intendere il ragionamento seguito per giungere alla decisione. Il giudice di merito, specialmente quando ritenga di liquidare gli onorari in misura inferiore a quella prevista nel parere del consiglio dell' ordine forense, deve enunciare specificamente le ragioni del proprio convincimento, precisando le voci non dovute in misura minore e, in ogni caso, nella liquidazione dei diritti di procuratore, indicati nella nota specifica, deve dare ragione delle singole voci, che ritiene di ridurre o eliminare. (Cfr.1799-65). Conforme alla sentenza n. 2120-66, massima n. 324135.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)