Sez. 1, Sentenza n. 4106 del 28/04/1994 (Rv. 486400 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - In genere, intervento P.M. | Disposizioni contenute nella sentenza di divorzio - Revisione - Provvedimento relativo - Soggetti legittimati ad effettuarne la notificazione - Cancelliere - Inclusione - Reclamo - Proposizione dopo il decorso di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento nella sua interezza - Inammissibilità - Provvedimento notificato - Certificazione di conformità all'originale - Mancanza - Irrilevanza - Indicazione della parola "comunicazione", anziché "notificazione" - Irrilevanza.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - In genere, intervento P.M.
Nei procedimenti soggetti al rito camerale, quale quello previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, in tema di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio, il cancelliere, in base al combinato disposto degli artt. 58 e 739, secondo comma cod. proc. civ., rientra fra i soggetti legittimati ad effettuare la notificazione dei provvedimenti giurisdizionali dati in confronto di più parti, al fine del decorso del termine perentorio di dieci giorni per la proposizione del reclamo, dovendo, peraltro, una tale notificazione ritenersi effettivamente realizzata solo quando il provvedimento da reclamare sia portato a conoscenza degli interessati nella sua interezza, per il tramite di ufficiale giudiziario, senza che rilevi la mancata certificazione di conformità all'originale del provvedimento o l'indicazione nell'atto notificato della parola "comunicazione" anziché "notificazione", con la conseguenza che deve, nel caso anzidetto, ritenersi inammissibile il reclamo proposto dopo il decorso del menzionato termine dall'avvenuta notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 58, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)