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Sez. 3, Sentenza n. 2328 del 02/03/2000 (Rv. 534526 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Onere probatorio del locatore - Oggetto.
Stato
decisa il 2000-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534526-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

L'azione di danno per ritardata restituzione della cosa locata di cui all'art. 1591 cod.civ. ha natura contrattuale poiché trae origine dall'inadempimento dell'obbligo di restituire la cosa stessa alla scadenza del rapporto locatizio, con la conseguenza che il locatore deve solo fornire la prova del ritardo nella riconsegna dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)