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Sez. 1, Sentenza n. 5621 del 03/04/1997 Ud. (dep. 13/06/1997) Rv. 207752 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE | Natura permanente del reato - Interruzione rappresentata dalla sentenza di condanna - Protrarsi dell'assenza dal servizio anche successivamente a detta sentenza - Nuovo ed autonomo reato di diserzione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207752-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE

Attesa la natura permanente del reato di diserzione di cui all'art. 148 cod. proc. mil. pen. caratterizzato, in entrambe le ipotesi previste dalla norma incriminatrice, dall'assenza ingiustificata dal servizio, rispetto alla quale l'allontanamento o il mancato rientro si pongono soltanto come antecedenti logici e storici della condotta penalmente rilevante, deve ritenersi che il protrarsi di detta assenza successivamente al fatto interruttivo della permanenza, rappresentato dalla sentenza di condanna, dia luogo alla commissione di un nuovo ed autonomo reato di diserzione, salva l'applicabilità, per analogia, dei principi affermati in tema di obiezione di coscienza dalla Corte costituzionale con sentenze 28 luglio 1993 n. 343 e 20 febbraio 1977 n. 43.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)