Sez. L, Sentenza n. 24103 del 29/12/2004 (Rv. 578437 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Domanda amministrativa - Condizione di proponibilità della domanda giudiziale - Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - Limite del giudicato interno espresso - Principio di non contestazione - Necessità di distinguere la questione processuale della proponibilità della domanda e le circostanze di fatto condizionanti la detta proponibilità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
In tema di mancata presentazione della domanda amministrativa di prestazione previdenziale o assistenziale (con conseguente radicale improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, fatto salvo il giudicato interno espresso) fermo restando che il principio di non contestazione, desunto dall'art. 416 cod. proc. civ., non è applicabile ai fatti processuali, occorre, però distinguere, nettamente la questione processuale della proponibilità della domanda giudiziale (rilevabile d'ufficio) e le circostanze di fatto condizionanti la detta proponibilità. Ove, infatti, il ricorrente abbia specificato la circostanza di aver presentato domanda amministrativa, precisando l'ente destinatario, la prestazione richiesta, la data e le modalità di presentazione, l'ente convenuto è certamente onerato della relativa contestazione, mancando la quale il fatto stesso deve ritenersi definitivamente comprovato (e dunque la domanda proponibile). (Nella specie la Corte ha affermato che, essendo stato, invece, specificamente contestato il fatto della presentazione della domanda e non essendo stato lo stesso provato dall'interessato, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio che la domanda giudiziale non poteva essere proposta, indipendentemente dalla mancata riproposizione della questione medesima da parte appellata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)