Sez. 6, Sentenza n. 10952 del 03/06/1977 Ud. (dep. 22/09/1977) Rv. 136748 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSA SENZA ESPRESSA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATO OBLAZIONABILE - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SUSSISTENZA. *
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSA SENZA ESPRESSA RICHIESTA DELL'IMPUTATO - REATO OBLAZIONABILE - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - SUSSISTENZA. *
Anche in seguito alla nuova disciplina della sospensione condizionale della pena, l'imputato di una contravvenzione oblazionabile che abbia ricevuto, senza sua espressa richiesta, il beneficio ha interesse ad impugnare il relativo capo della sentenza, in quanto la pronuncia di condanna per effetto della concessione del beneficio e soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale, ed inoltre l'applicazione del beneficio stesso preclude all'imputato la possibilita di invocarlo nell'ipotesi di condanna per reato piu grave.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)