Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24472 del 10/09/2021 (Rv. 662430 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Amministrazione straordinaria - Credito del subappaltatore di opere pubbliche - Applicabilità dell'art. 118, comma 3 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Qualora l'impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria, il suo contratto con la Pubblica Amministrazione si scioglie e il credito per le prestazioni eseguite fino a quel momento è immediatamente esigibile; la stazione appaltante non può sospendere i pagamenti all'appaltatrice e, segnatamente, non può adoperare il potere di sospensione dei pagamenti ex art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, che viene in rilievo solo in costanza di un rapporto di appalto con un'impresa "in bonis". Ne deriva che il credito del subappaltatore è un normale credito concorsuale da soddisfare nel rispetto della "par condicio" e dell'ordine delle cause legittime di prelazione.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 81, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)